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Fondazione | Statuto

"Fondazione Collegio Ingegneri ed Architetti di Milano” con sede in Milano,Via Pergolesi 25
 

ART. 1 - COSTITUZIONE

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Collegio Ingegneri ed Architetti di Milano”, con sede in Corso Venezia n. 16. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.

ART. 2 - DELEGAZIONI E UFFICI

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 - FINALITA'

La Fondazione ha le seguenti finalità:

a) la conservazione, cura e valorizzazione del patrimonio librario e archivistico del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, provvedendo anche all’acquisizione di nuovo materiale;

b) lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca e di documentazione nei settori dell’ingegneria e dell’architettura, dell’urbanistica e del design industriale e, in modo particolare, sulla storia e l’attività degli ingegneri e architetti di Milano e suo territorio, anche con l’organizzazione di mostre e la pubblicazione di cataloghi, monografie ecc;

c) la formazione culturale degli ingegneri ed architetti mediante l’organizzazione di seminari e corsi per studenti diplomati e laureati, con la promozione di borse di studio. La Fondazione favorisce la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e anche mediante convenzioni la fruizione del proprio patrimonio culturale da parte di Enti pubblici e privati, Istituzioni ed Associazioni culturali, scuole ed università.

ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, Istituzioni ed Associazioni ed Enti culturali, scuole ed università che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

g) erogare premi e borse di studio nonché organizzare seminari e corsi di formazione per studenti diplomati e laureati, nei settori d’interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5 - VIGILANZA

L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

ART: 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART. 7 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti; dai libri, manoscritti e simili di proprietà della Fondazione ovvero dalla medesima a qualsiasi titolo posseduti; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori; Partecipanti.

ART. 10 - FONDATORI

E’ Fondatore il Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano costituito il 25 luglio 1945 a rogito Notaio Giuseppe Quadri ai numeri 7935/3274 di Rep. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art.16 del presente Statuto.

ART. 11 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 12 - PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all’Estero.

ART. 13 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell’Ente.

ART. 14 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento. I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 15 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Segretario Generale; l’ Advisory Board; il Collegio dei Partecipanti; il Revisore dei Conti.

ART. 16 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di diciotto membri. La composizione sarà la seguente: a) da tredici a quindici membri coincidenti con i Consiglieri pro tempore del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano; b) da tre membri del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano in carica al momento della costituzione della Fondazione, scelti dai membri sub a). Nel caso in cui venissero a mancare uno o più Consiglieri di cui sub lett. b), alla loro sostituzione nel rispetto del citato criterio provvederà il Presidente della Fondazione. Nel caso in cui non fosse possibile integrare il Consiglio con alcuno dei membri sub lett b), il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione sarà composto esclusivamente dai membri sub lett. a). I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e comunque decadono in occasione della scadenza del Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a: stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4; approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo predisposti dal Segretario; fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti; nominare i Fondatori di cui all’art.10; deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione, a maggioranza dei due terzi, di beni mobili ed immobili; nominare il Segretario Generale; nominare il Revisore dei Conti; nominare il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; nominare il Presidente Onorario della Fondazione; deliberare eventuali modifiche statutarie; deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti nei limiti di cui all’art.8 del presente Statuto.

ART. 17 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr’ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle Società per azioni.

ART. 18 - PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente che è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell’art.16, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la qualifica del rapporto, anche con riferimento alla retribuzione ad esso spettante. Il Segretario Generale resta in carica tre anni ed è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare: provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio d’Amministrazione può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, scegliendolo tra persone che abbiano dato lustro al Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, ovvero ad enti od istituzioni ad esso collegate, per rettitudine, specchiata professionalità, meriti scientifici e culturali. Il Presidente Onorario resta in carica a vita, salvo rinunzia, e partecipa, con diritto di voto se consigliere, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.

ART. 21 - ADVISORY BOARD

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell’attività della Fondazione ai sensi degli artt.3 e 4 del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione può istituire l’Advisory Board. L’Advisory Board è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell’ingegneria, dell’architettura ed in particolare nelle materie d’interesse della Fondazione. L’Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Segretario nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri dell’Advisory Board durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. L’Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce su convocazione del medesimo per predisporre il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione o il Segretario. Alle riunioni dell’Advisory Board partecipano il Presidente della Fondazione ed il Segretario.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell’art.11 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire il Collegio dei Partecipanti. Esso è costituito da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all’anno. Il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Il Collegio nomina due membri nell’Advisory Board scegliendoli tra i propri componenti. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.

ART. 23 -  REVISORE DEI CONTI 

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili ed estranee alle componenti del Consiglio. Il Revisore è organo di esclusiva consulenza tecnico/contabile della Fondazione, è di supporto alla regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 24 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La sede dell’arbitrato sarà Milano.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 26 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

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