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CIAM | Statuto

con varianti approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29 giugno 2017

ART. 1 - RAGIONE SOCIALE

Il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, continuatore delle tradizioni dell’antico Collegio fondato a Milano nel 1563, è una libera e indipendente associazione culturale senza alcuna finalità di natura commerciale disciplinata dal presente Statuto.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

Scopi principali del Collegio sono l’approfondimento e la diffusione della cultura degli ingegneri e degli architetti, in tutte le discipline che interessano le trasformazioni del sistema uomo/ambiente, sia nel momento creativo del progetto, che nelle fasi pratiche di realizzazione e gestione, in ogni settore privato e pubblico.

Gli scopi sociali del Collegio sono perseguiti mediante l’adozione o l’avvio di tutte le iniziative, di qualunque genere e specie, ritenute necessarie o utili a questo fine, avendo particolare riguardo all’organizzazione, gestione e diffusione di conferenze, dibattiti, incontri e viaggi di studio, convegni, pubblicazioni periodiche e monografiche. Nell’ambito degli scopi sociali il Collegio pone in essere, tra l’altro, i seguenti atti e/o attività indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

    a) si impegna, con presenza attiva, per l’affermazione di una corretta deontologia nell’operare dell’ingegnere e dell’architetto;
    b) diffonde e sviluppa le conoscenze tecniche, non solo come applicazione della scienza, ma come fattore di crescita del benessere ed in genere della condizione umana e di promozione della società;
    c) favorisce gli scambi culturali, anche di carattere interdisciplinare, fra i soci e tra questi ed il mondo esterno;
    d) instaura rapporti culturali con ingegneri e architetti e con associazioni ed enti sia italiani che stranieri;
    e) mantiene attivi rapporti di collaborazione con i Politecnici, le Università, le scuole di management e le scuole professionali in genere, per l’aggiornamento e l’accrescimento della cultura dei soci e degli architetti e ingegneri in generale, per favorire l’orientamento degli studi accademici e per introdurre gli studenti ed i neo-laureati nel mondo del lavoro e della pratica professionale;
    f) collabora con gli organi pubblici in materia di legislazione tecnica, allo scopo di renderla sempre più efficiente ed aderente alle necessità e alle esigenze di una utenza in continua evoluzione;
    g) esprime il proprio parere sulle questioni locali, regionali, nazionali e internazionali aventi aspetti tecnici, collaborando con gli organi di governo nazionali, regionali e locali;
    h) collabora con gli Ordini e i Sindacati professionali degli ingegneri e degli architetti nelle azioni finalizzate al progresso e alla valorizzazione della professione, nel rispetto delle rispettive competenze istitutive;
    i) cura la conservazione, l’approfondimento e la divulgazione della memoria storica delle attività degli Ingeneri e Architetti di Milano, attraverso la valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio librario e documentario, costituito dalla propria biblioteca storica Leo Finzi e dall’archivio.

Al fine del raggiungimento degli scopi associativi il Collegio potrà, tra l’altro, costituire fondazioni, partecipare in qualità di socio o associato in altri enti non commerciali, assumere partecipazioni in società o imprese commerciali o costituire le stesse.

ART. 3 - SOCI

I Soci del Collegio si distinguono in:

-       Soci Ordinari

-       Soci aderenti e Soci collettivi

-       Soci Onorari

-       Soci Amici

ART. 4 – SOCI ORDINARI

Possono essere ammessi come Soci Ordinari gli ingegneri e gli architetti laureati o diplomati presso Politecnici e Università italiani, ovvero anche presso Istituti stranieri il cui titolo di studio sia riconosciuto dalla Repubblica Italiana come equipollente alla laurea o al diploma. Rientrano nella categoria Junior i Soci Ordinari sino al trentesimo anno di età compiuto; nella categoria Giovani sino al quarantesimo anno di età compiuto; nella categoria Senior dal settantesimo anno di età compiuto o dal raggiungimento del 35° anno di iscrizione al Collegio.

ART. 5 - SOCI ADERENTI E SOCI COLLETTIVI

Possono essere ammessi come Soci aderenti gli enti pubblici e le aziende private che svolgono una qualificata attività nei campi dell’ingegneria e dell’architettura. Possono essere ammessi come Soci collettivi i Consigli degli Ordini professionali degli ingegneri e architetti, le Associazioni, enti e organismi di qualunque natura che perseguono, direttamente o indirettamente, scopi analoghi a quello del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.

ART. 6- SOCI ONORARI

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea conferisce il titolo onorifico di Socio onorario a persone, anche non iscritte al Collegio, che abbiano notoriamente contribuito con studi e opere eminenti, al progresso della cultura nei campi dell’ingegneria e dell’architettura e a Soci del Collegio che abbiano svolto importanti e meritevoli attività a favore del Collegio.

La qualifica di Socio onorario è un riconoscimento di merito che attribuisce i diritti di Socio e non comporta l’impegno al versamento delle quote sociali.

ART. 7 - AMICI DEL COLLEGIO

Possono essere ammessi in qualità di Soci Amici coloro che, pur non avendo le caratteristiche di cui alle precedenti categorie di soci, sono interessati alla partecipazione alle attività culturali del Collegio. Rientrano nella categoria Junior i Soci Amici sino al trentesimo anno di età compiuto; nella categoria Giovani sino al quarantesimo anno di età compiuto; nella categoria Senior dal settantesimo anno di età compiuto o dal raggiungimento del 35° anno di iscrizione al Collegio.

ART. 8 - AMMISSIONE SOCI

L’ammissione dei Soci, Ordinari, Aderenti, Collettivi, e Amici è deliberata dal Consiglio Direttivo del Collegio, su parere dell’apposita Commissione nominata dallo stesso Consiglio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

I Soci Senior sono nominati d’ufficio al compimento del settantesimo anno di età o al raggiungimento del 35° anno di iscrizione al Collegio.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI E QUOTA SOCIALE

I Soci sono tenuti all’osservazione del presente Statuto ed al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale nella misura e con le modalità deliberate dall’Assemblea.

Per quanto riguarda i Soci Collettivi la quota di iscrizione e la quota annuale sono determinate in considerazione del numero di persone fisiche facenti parte delle rispettive organizzazioni che beneficiano in concreto delle attività culturali svolte dal Collegio.

Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 10 -DIMISSIONI

I Soci che intendono dimettersi dal Collegio devono darne avviso con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza dell’anno sociale. Le dimissioni hanno effetto per l’anno sociale successivo: sono invece valide immediatamente quando siano presentate entro un mese dalla data di notifica di una variazione delle quote sociali.

Il Socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento delle quote annuali arretrate eventualmente non pagate.

ART. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei Soci possono essere adottati dal Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari della censura o della radiazione con facoltà di ricorso davanti all’Assemblea dei Soci.

Nei riguardi dei Soci morosi in ritardo con il pagamento delle quote sociali vengono adottati d’ufficio i seguenti provvedimenti:

-           - dopo 12 mesi di ritardo, sospensione dell’invio del Giornale, di altre pubblicazioni, inviti e circolari, con spedizione di lettera di notifica di messa in mora;

-           - allo scadere del secondo anno di ritardo saranno considerati dimissionari dal Collegio, fermo restando l’obbligo al pagamento delle quote arretrate non versate.

ART. 12 - DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale relativa all’anno in corso.

I Soci Aderenti e i Soci Collettivi dispongono di un voto cadauno.

ART. 13 - GRUPPI DI STUDIO

Nell’ambito del Collegio si possono costituire, ai fini dell’attività culturale, Gruppi di Studi o con tematiche specifiche.

L’attività dei Gruppi è coordinata nei modi previsti dal Regolamento.

ART. 14 - ORGANI DELIBERANTI

Sono organi deliberanti del Collegio:

    a) l’Assemblea dei Soci
    b) il Consiglio Direttivo
    c) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto ai sensi dell’art.14 12.

Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio avente diritto al voto. A ciascun Socio non possono essere attribuite più di tre deleghe.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

ART. 16 - PREROGATIVE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci:

    a) delibera la quota di iscrizione e le quote annue sociali per le diverse categorie dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo;
    b) approva, entro il 30 GIUGNO di ogni anno, in un’unica riunione, il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e quello preventivo per l’anno in corso;
    c) approva la relazione annuale ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio Direttivo;
    d) delibera sulle questioni di maggiore importanza, che le vengono proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero non minore di un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto;
    e) delibera le modifiche allo Statuto del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
    f) nomina i Soci onorari e conferisce particolari riconoscimenti a Soci che abbiano acquisito meriti nei riguardi del Collegio e della professione;
    g) su proposta del Consiglio Direttivo delibera sull’alienazione o devoluzione di beni sociali;
    h) su proposta del Consiglio Direttivo ratifica la nomina dei membri del Consiglio cooptati a norma dell’art. 25;
    i) su proposta del Consiglio Direttivo delibera lo scioglimento del Collegio e le conseguenti devoluzioni del patrimonio sociale a norma del seguente art. 35;
    j) su proposta del Consiglio Direttivo delibera sulla partecipazione del Collegio in qualità di socio o associato in altri enti non commerciali, sulla assunzione di partecipazione in società o imprese commerciali o sulla costituzione delle stesse, ivi comprese le Fondazioni, anche con apporto di capitali o cespiti del Collegio stesso;
    k) su proposta del Consiglio Direttivo, approva le variazioni alle partecipazioni e/o alle modifiche statutarie degli enti o società di cui al punto j);
    l) ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo e nomina eventualmente il Revisore dei conti.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione dei bilanci o dei rendiconti economici e finanziari.

L’Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria per deliberare le modifiche dello Statuto, con le modalità di cui al seguente art. 21 e per procedere alle elezioni del Consiglio Direttivo ed eventualmente alla nomina del Revisore dei conti.

ART. 18 -TERMINE PER LA CONVOCAZIONE

Le Assemblee devono essere convocate mediante avviso, indicante l’ordine del giorno da trattare, il luogo e l’ora dell’adunanza, in prima e seconda convocazione, da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione e da affiggere all’Albo del Collegio.

ART. 19- VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti.

ART. 20 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validi. Nel computo dei voti non si tiene conto degli astenuti e, in caso di votazione segreta, non si tiene conto delle schede bianche o nulle.

La votazione viene eseguita con il sistema palese o segreto a seconda di quanto viene stabilito, di volta in volta, dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti.

Quando occorra, l’Assemblea nomina due scrutatori.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea (e in particolare quelle relative ai bilanci o rendiconti, alle elezioni del Consiglio Direttivo, alle varianti dello Statuto e allo scioglimento del Collegio) sono comunicate ai Soci con le modalità stabilite dal Regolamento, o in alternativa mediante pubblicazione sulle riviste periodiche redatte a cura del Collegio e distribuite a tutti i Soci.

ART. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, delibera l’Assemblea a norma dei precedenti art. 19 e art. 22.

ART. 22 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - VALIDITA’ DELLE RIUNIONI

Le elezioni si svolgono con le modalità di cui al Regolamento. Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri eletti per la durata di un triennio dall’Assemblea dei Soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

In via eccezionale e soltanto in caso di provata necessità il Consiglio Direttivo può cooptare fino a due Soci a far parte del Consiglio stesso: tale decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e ratificato nella prima seduta dell’Assemblea. I membri così cooptati sono ad ogni effetto equiparati ai Consiglieri eletti dall’Assemblea.

ART. 23 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri:

    a) il Presidente:
    b) due Vice-Presidenti;
    c) il Segretario;
    d) il Tesoriere.

Nessuno dei Consiglieri può essere rieletto più di due volte consecutive nella stessa carica sociale.

Le cariche non sono retribuite.

ART. 24 - PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

    a) convoca l’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria;
    b) predispone la relazione sull’attività svolta dal Collegio nell’anno precedente;
    c) formula i programmi di attività, il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario e quello preventivo e propone le quote sociali;
    d) propone all’Assemblea le variazioni dello Statuto;
    e) approva i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
    f) nomina i coordinatori dei Gruppi di studio di cui all’art. 15;
    g) nomina Commissioni di lavoro per scopi e con incarichi specifici;
    h) determina la struttura organizzativa degli uffici e delibera sull’assunzione e sul licenziamento del personale;
    i) procede alla nomina di consulenti, arbitri, collaudatori, ecc. su richiesta di terzi;
    j) promuove ogni iniziativa che ritiene utile allo svolgimento dell’attività del Collegio nell’ambito delle direttive stabilite dall’Assemblea;
    k) propone all’Assemblea la nomina dei Soci onorari e particolari riconoscimenti per i Soci che abbiano acquisito meriti nei riguardi del Collegio e della professione;
    l) distribuisce fra i propri componenti e fra i Soci in genere gli incarichi e le mansioni che ritiene utili;
    m) propone all’Assemblea lo scioglimento del Collegio.

ART. 25 - IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE - CESSAZIONE DI UN CONSIGLIERE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Presidente con maggiore anzianità di iscrizione al Collegio.

In caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il nuovo Presidente, per la restante durata del triennio.

Uguale procedura viene adottata in caso di cessazione per qualsiasi motivo dei Vice-Presidenti, del Segretario e del Tesoriere.

In caso di cessazione di uno degli altri Consiglieri in carica per qualsiasi motivo, gli subentra il candidato non eletto, primo per numero di voti ed in caso di parità, quello con maggiore anzianità di iscrizione al Collegio.

ART. 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese, oppure quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta espressa richiesta dai due Vice-Presidenti o da almeno quattro Consiglieri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno da trattare, da inviarsi a tutti i Consiglieri almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni mediante comunicazione idonea ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

L’assenza non giustificata di un membro da tre riunioni consecutive del Consiglio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

ART. 27 - COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere ed eventualmente un Consigliere espressamente eletto dal Consiglio costituiscono il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta ne sia ravvisata l’opportunità dal Presidente o da altri due suoi componenti.

ART. 28 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, esecutore dei mandati del Consiglio Direttivo, cui non può sostituirsi, ha i compiti di approfondimento operativo e di assistenza al Presidente nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio, presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo e vigila sull’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 30- ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario sovrintende al funzionamento degli uffici e provvede alla stesura dei verbali delle adunanze.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria del Collegio in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alla liquidazione delle entrate e delle uscite, alla verifica della tenuta dei libri contabili; per l’adempimento delle sue mansioni si avvale del personale d’ufficio e di eventuali consulenti.

Il Tesoriere è delegato dal Presidente a rappresentare ad ogni effetto il Collegio nei rapporti d’affari con le aziende di credito, per l’intera durata della sua carica; ad avvenute rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente comunica alle aziende di credito il nominativo del nuovo Tesoriere.

ART. 32 -  REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti, se presente, controlla la gestione amministrativa del Collegio e riferisce all’Assemblea sui bilanci consuntivi o sui rendiconti economici e finanziari presentati dal Consiglio Direttivo, il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e di cassa, a richiesta del Revisore.

Quando il Revisore dei conti cessa dalla carica per qualsiasi motivo, l’Assemblea provvede eventualmente alla sua sostituzione.

ART. 33 - PATRIMONIO E GESTIONE D’ESERCIZIO

Il patrimonio del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano è investito in beni strumentali.

Il Collegio provvede alla propria gestione di esercizio con:

    a) le quote dei Soci;
    b) i contributi e le oblazioni di Soci e di altre persone ed enti sia pubblici che privati:
    c) eventuali altre entrate non destinate all’incremento del patrimonio sociale.

Il Collegio non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 34- SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO

Lo scioglimento del Collegio viene proposto dal Consiglio con le dovute motivazioni e viene deliberato dall’Assemblea che, contestualmente, delibera la devoluzione del patrimonio sociale ad Enti o Istituti culturali e/o assistenziali che abbiano finalità analoghe a quelle del Collegio o comunque con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n° 662 e fatta salva ogni eventuale diversa destinazione imposta per legge.

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